Art. 4.
(Ordinamento del personale
dell'Amministrazione penitenziaria).

      1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, può chiedere di essere inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato. Il personale penitenziario potrà optare tra la scelta di rimanere nei ruoli di polizia oppure essere inquadrato negli istituiti ruoli tecnici e viceversa, se in possesso dei requisiti richiesti.
      2. La mobilità orizzontale all'interno delle qualifiche dei ruoli tecnici è consentita previa domanda e la verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti.
      3. L'accesso ai ruoli tecnici della polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, il riordino delle carriere di cui all'articolo 2 e l'accesso al ruolo della dirigenza di cui all'articolo 3 sono consentiti esclusivamente in via di prima attuazione della presente legge. Per la copertura dei successivi posti vacanti si provvede mediante concorsi pubblici o riservati.